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Quando non segnalare alla Procura per i Minorenni

  • E’ doveroso evitare di investire le autorità giudiziarie di attività o di progetti che sono di esclusiva competenza del servizio sociale stesso.
  • E’ doveroso evitare la segnalazione alla Autorità giudiziaria di situazioni di indigenza, o di temporanea inidoneità dell’ambiente familiare che vanno fronteggiate con interventi di aiuto e sostegno.

Il ricorrere troppo sovente alla segnalazione, anche quando non necessaria, carica gli organi giudiziari e ritarda i necessari interventi cui il servizio sociale è tenuto.

Ciò spesso comporta infatti una ingiustificata interruzione dell’azione di protezione dei servizi che rimangono a lungo inerti nell’errato convincimento di avere esaurito il loro dovere con la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, benché non competente a chiedere l’adozione di alcun provvedimento al Tribunale per i minorenni

Indicazioni per i Servizi Sociali

  • Nei casi in cui, pur in presenza di esposti e lamentele di uno dei genitori, i Servizi Sociali non riscontrino, all’esito delle verifiche, una chiara e comprovata condotta pregiudizievole (ovvero abbandonica) di almeno uno dei genitori, sono tenuti ad avvisare le parti (genitori) che la Procura non potrà presentare ricorso al Tribunale per i Minorenni ma che, esse parti, se vogliono, potranno interessare della vicenda direttamente il Tribunale stesso presentando, direttamente a tale Ufficio (e non alla Procura per i Minorenni) apposito ricorso, da notificare a controparte unitamente al decreto del Presidente del Tribunale che fissa la prima udienza.

  • Per i casi in cui i genitori siano coniugi e vi sia sentenza (o penda causa) di separazione/divorzio, a seguito della riformulazione dell’art. 155 cc e della introduzione dell’art. 709 ter cpc, la competenza del Tribunale per i Minorenni (e, di conseguenza, della Procura minorile) è limitata alla emanazione di provvedimenti ablativi della potestà genitoriale nel caso di gravissime condotte oltremodo pregiudizievoli per i figli. Al contrario, per i casi meno gravi di condotta pregiudizievole (che richiedano, cioè, l’emanazione di provvedimenti ordinari come l’avvio a percorsi consultoriali e/o alla mediazione familiare, prescrizioni, valutazione capacità genitoriale, etc.) è ora competente lo stesso Tribunale Ordinario della separazione/divorzio al quale le parti (coniugi o ex coniugi) dovranno rivolgersi ed al quale il Servizio Sociale potrà, se richiesto, inviare le relazioni.

  • Per quei casi, infine, in cui, nei nuclei familiari si avvertano problematicità non derivanti da specifiche condotte pregiudizievoli (si pensi ad esempio al fenomeno dell’evasione scolastica quando determinato da povertà, indigenza, ignoranza, malattie a lungo decorso del minore, limiti intellettivi o deficit del minore cresciuto in ambiente culturalmente deprivato, etc.) i Servizi sociali potranno non segnalare il caso a questa Procura poiché la vicenda, in assenza di condotte pregiudizievoli, dovrà necessariamente rimanere affidata agli interventi di sostegno autonomamente esplicabili dai Servizi Sociali stessi.

Procura per i Minorenni di Napoli - Viale Colli Aminei, 44, 80131 Napoli (NA) - C.F. 80036800631
Centralino: 081/ 744 7111| Fax: 081/ 741 5403 | Email:
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