Segnalazioni a tutela del Minore
COS'E' |
La segnalazione è la comunicazione dei servizi titolari del caso ( Servizi sociali, Servizi sanitari, Consultori familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T.), con la finalità di informare l’Autorità Giudiziaria di una situazione di pregiudizio di un minorenne. Le segnalazioni dei casi ordinari vanno dirette alla Procura della Repubblica per i Minorenni che, quale parte pubblica, ha la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci anche in via d’urgenza (art. 73 dell’ordinamento giudiziario, art. 336 del codice civile). Il procuratore della Repubblica per i minorenni ed i suoi Sostituti:
Nel caso di segnalazione avente ad oggetto condotte di rilevanza penale ai danni di un minore (quali lesioni personali, maltrattamenti in famiglia o abusi sessuali) la Procura della Repubblica per i minorenni, prima di trasmettere il proprio ricorso o la documentazione al Tribunale per i Minorenni e svelarne così il contenuto, svolge una attività di confronto e coordinamento con il procuratore della Repubblica competente per il procedimento penale, allo scopo di valutare le priorità, far gli atti di indagine in sede penale nei confronti dell’autore dell’abuso e gli interventi civili rivolti ad assicurare, al minore vittima, un adeguato contesto di protezione. |
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QUANDO |
Ci sono casi in cui la legge stabilisce l’obbligo da parte dei servizi di segnalazione, in altri casi la segnalazione può essere facoltativa. I servizi hanno l’obbligo di procedere alla segnalazione quando:
I servizi sociali o sanitari devono procedere ad una segnalazione quando vengono a conoscenza di un pregiudizio grave o di un pericolo serio di pregiudizio relativi ad un minorenne, per rimuovere i quali non bastano gli interventi sociali o sanitari e occorre un provvedimento giudiziario che incida sulla potestà dei genitori. Tale provvedimento può disporre:
I servizi sociali hanno propri doveri e possibilità di intervento per i minori, senza necessariamente dover chiedere degli ordini dell’autorità giudiziaria. Questi, di fronte ad una situazione di pregiudizio attuale o di rischio possibile, sono tenuti ad attivarsi autonomamente per pervenire alla formulazione di una diagnosi e di una prognosi e approntare gli interventi di competenza a livello della prevenzione, individuazione e trattamento, operando per acquisire l’adesione dei genitori e del minore stesso a tali interventi. Pertanto c’è solo eccezionalmente una competenza dell’autorità giudiziaria sui casi sociali e/o sanitari. I servizi procedono a segnalazione all’autorità competente quando:
A tale proposito è da evitare di investire le autorità giudiziarie di attività o di progetti che sono di esclusiva del servizio sociale stesso. Il ricorrere troppo sovente alla segnalazione, anche quando non necessaria, carica gli organi giudiziari e snatura le situazioni in cui il servizio sociale, in quanto competente, lavora sul sociale e si rischia di snaturare gli interventi, perdere la fiducia dell’utente con gli operatori sociali e con il loro compito. |
CHI |
Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria. Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge (art.1, comma 2°, legge 19 luglio 1991, n. 216) specificatamente, ai fini del collocamento dei minori fuori dalla loro famiglia, a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l’autorità di pubblica sicurezza. |
COME |
La segnalazione deve essere fatta in forma scritta e dovrebbe contenere i riferimenti specifici del soggetto segnalante e dei destinatari della segnalazione, eventuali altre informazioni sulla situazione familiare se in possesso del servizio. Nella segnalazione inoltre dovrebbero comparire gli interventi urgenti di protezione del minore attuati dal servizio sociale e un primo progetto di presa in carico (motivazioni, tempi prevedibili e presenza o mancanza del consenso dei genitori). I servizi, nell’esercizio dei loro compiti istituzionali, segnalano alla Procura della Repubblica per i Minorenni anche i fatti nuovi che richiedono la modifica del regime giuridico stabilito da un precedente provvedimento del Tribunale per i minorenni. Occorre procedere ad una tale nuova segnalazione quando il procedimento che pendeva avanti al Tribunale per i minorenni è stato definito con un decreto che non contiene riserve di ulteriori provvedimenti o espressioni di tipo “provvisorio”. Nella nuova segnalazione occorre specificare:
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DOVE |
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli
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