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Segnalazioni a tutela del Minore

Segnalazioni a tutela del Minore
COS'E'

La segnalazione è la comunicazione dei servizi titolari del caso ( Servizi sociali, Servizi sanitari, Consultori familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T.), con la finalità di informare l’Autorità Giudiziaria di una situazione di pregiudizio di un minorenne.

Le segnalazioni dei casi ordinari vanno dirette alla Procura della Repubblica per i Minorenni che, quale parte pubblica, ha la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci anche in via d’urgenza (art. 73 dell’ordinamento giudiziario, art. 336 del codice civile).

Il procuratore della Repubblica per i minorenni ed i suoi Sostituti:

  • ricevono le segnalazioni dei servizi, dell’istituzione scolastica, dell’ente locale, dell’autorità di polizia e degli altri soggetti (privati cittadini) privi della legittimazione alla presentazione di un ricorso;
  • valutano la rilevanza giudiziaria dei fatti segnalati, se del caso assumendo ulteriori informazioni, per determinare se è probabile l’esistenza di un pregiudizio e quale presumibile vantaggio il minore trarrebbe dall’intervento giudiziario;
  • decidono se attivare un procedimento depositando un ricorso al Tribunale per i Minorenni.

Nel caso di segnalazione avente ad oggetto condotte di rilevanza penale ai danni di un minore (quali lesioni personali, maltrattamenti in famiglia o abusi sessuali) la Procura della Repubblica per i minorenni, prima di trasmettere il proprio ricorso o la documentazione al Tribunale per i Minorenni e svelarne così il contenuto, svolge una attività di confronto e coordinamento con il procuratore della Repubblica competente per il procedimento penale, allo scopo di valutare le priorità, far gli atti di indagine in sede penale nei confronti dell’autore dell’abuso e gli interventi civili rivolti ad assicurare, al minore vittima, un adeguato contesto di protezione.

QUANDO

Ci sono casi in cui la legge stabilisce l’obbligo da parte dei servizi di segnalazione, in altri casi la segnalazione può essere facoltativa.

I servizi hanno l’obbligo di procedere alla segnalazione quando:

  • vengono a conoscenza che un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale declaratoria del suo stato di adottabilità (art. 9, comma 1°, legge n. 184/1983);
  • hanno collocato in luogo sicuro un minorenne moralmente e materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione (art. 403 cod. civ.), in quanto, a seguito di ciò, l’autorità giudiziaria competente deve provvedere in modo definitivo alla sua protezione;
  • hanno notizia di minori degli anni 18 che esercitano la prostituzione (art. 25 bis, comma 1°, R.D.L. n. 1404/1934, introdotto dalla legge n. 269/1998 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
  • hanno notizia di minori degli anni 18 stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, comma 2°, R.D.L. n. 1404/1934):
  • occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (art. 4, comma 5°, legge n. 184/1983).

I servizi sociali o sanitari devono procedere ad una segnalazione quando vengono a conoscenza di un pregiudizio grave o di un pericolo serio di pregiudizio relativi ad un minorenne, per rimuovere i quali non bastano gli interventi sociali o sanitari e occorre un provvedimento giudiziario che incida sulla potestà dei genitori.

Tale provvedimento può disporre:

  • l’allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare;
  • la decadenza dei genitori dalla potestà sul minore;
  • la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore;
  • la regolamentazione della potestà divisa dei genitori;
  • l’imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minore.

I servizi sociali hanno propri doveri e possibilità di intervento per i minori, senza necessariamente dover chiedere degli ordini dell’autorità giudiziaria.

Questi, di fronte ad una situazione di pregiudizio attuale o di rischio possibile, sono tenuti ad attivarsi autonomamente per pervenire alla formulazione di una diagnosi e di una prognosi e approntare gli interventi di competenza a livello della prevenzione, individuazione e trattamento, operando per acquisire l’adesione dei genitori e del minore stesso a tali interventi.

Pertanto c’è solo eccezionalmente una competenza dell’autorità giudiziaria sui casi sociali e/o sanitari.

I servizi procedono a segnalazione all’autorità competente quando:

  • un qualsiasi loro intervento non servirebbe e solo l’intervento giudiziario può sbloccare una relazione dannosa;
  • l’intervento dei servizi per la protezione di un minore non è possibile perché i genitori non vi consentono o non collaborano e quindi occorre effettivamente un provvedimento giudiziario che vincoli i genitori;
  • si può motivatamente ritenere che il consenso dei genitori all’intervento di protezione predisposto dai servizi sia solo apparente e possa essere revocato a danno del minore.

A tale proposito è da evitare di investire le autorità giudiziarie di attività o di progetti che sono di esclusiva del servizio sociale stesso.

Il ricorrere troppo sovente alla segnalazione, anche quando non necessaria, carica gli organi giudiziari e snatura le situazioni in cui il servizio sociale, in quanto competente, lavora sul sociale e si rischia di snaturare gli interventi, perdere la fiducia dell’utente con gli operatori sociali e con il loro compito.

CHI

Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria.

Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge (art.1, comma 2°, legge 19 luglio 1991, n. 216) specificatamente, ai fini del collocamento dei minori fuori dalla loro famiglia, a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l’autorità di pubblica sicurezza.

COME

La segnalazione deve essere fatta in forma scritta e dovrebbe contenere i riferimenti specifici del soggetto segnalante e dei destinatari della segnalazione, eventuali altre informazioni sulla situazione familiare se in possesso del servizio. Nella segnalazione inoltre dovrebbero comparire gli interventi urgenti di protezione del minore attuati dal servizio sociale e un primo progetto di presa in carico (motivazioni, tempi prevedibili e presenza o mancanza del consenso dei genitori).

I servizi, nell’esercizio dei loro compiti istituzionali, segnalano alla Procura della Repubblica per i Minorenni anche i fatti nuovi che richiedono la modifica del regime giuridico stabilito da un precedente provvedimento del Tribunale per i minorenni.

Occorre procedere ad una tale nuova segnalazione quando il procedimento che pendeva avanti al Tribunale per i minorenni è stato definito con un decreto che non contiene riserve di ulteriori provvedimenti o espressioni di tipo “provvisorio”.

Nella nuova segnalazione occorre specificare:

  • se il rischio o il pregiudizio per il minore si è aggravato, permane immutato, si è attenuato o è venuto meno;
  • come si ritiene che debba essere modificato il precedente provvedimento (talvolta lo stesso provvedimento è formulato per dare spazio di discrezionalità ai servizi sociali nella loro esecuzione dei progetti di tutela e sostegno);
  • se il collocamento del minore al di fuori della sua famiglia deve essere prorogato (per legge comunque non superiore ad altri due anni) perché il ritorno in famiglia al termine dell’affidamento o della permanenza in comunità o istituto recherebbe pregiudizio al minore (art. 4, comma 4° e 7°, legge 184/1983): in questo caso dovrebbe essere indicato se i genitori e gli affidatari sono o non sono consenzienti a tale nuova proroga.
DOVE

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli
Viale Colli Aminei n. 44 – 80131 NAPOLI
081 7447 111 (centralino)
081 7415403 (fax)

Procura per i Minorenni di Napoli - Viale Colli Aminei, 44, 80131 Napoli(NA) - C.F. 80036800631
Centralino: 081/ 7447111 | Fax: 081/ 7415403 | Email:

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