Segnalazioni al Giudice Tutelare
COS'E' |
Segnalazione al giudice tutelare Si devono segnalare al giudice tutelare e non alla Procura della Repubblica o al Tribunale per i minorenni:
|
---|---|
CHI |
Per i casi previsti sub 1) : L’ufficiale dello stato civile, il notaio, il cancelliere, i parenti entro il terzo grado, la persona designata quale tutore o protutore; Per i casi previsti sub 2): Servizio locale previo consenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, sentito il figlio minore che ha compiuto i dodici anni; Per i casi previsti sub 3): I genitori esercenti la potestà genitoriale; Per i casi previsti sub 4): la minorenne; Per i casi previsti sub 5): I genitori ed il giudice tutelare; Per i casi previsti sub 6): ll minore, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed il tutore o curatore ovvero il P.M.. |
COME |
Il procedimento davanti al giudice tutelare è caratterizzato da estrema semplicità e mancanza di formalità. Il giudice tutelare provvede con decreto e, nei casi urgenti, la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente. |
DOVE |
Presso l’ufficio del Giudice Tutelare del competente Tribunale del luogo di residenza del minore |