Salta al contenuto

Segnalazioni al Giudice Tutelare

Segnalazioni al Giudice Tutelare
COS'E'

Segnalazione al giudice tutelare

Si devono segnalare al giudice tutelare e non alla Procura della Repubblica o al Tribunale per i minorenni:

  • i casi in cui entrambi i genitori sono deceduti o assenti o impediti o interdetti, per l’apertura di una tutela e per i provvedimenti urgenti di cui all’art. 361 codice civile: “Vi rientrano i casi dei minori stranieri non accompagnati quando i genitori per la loro lontananza di fatto non possono esercitare la potestà”;
  • gli affidamenti familiari consensuali, perché il giudice tutelare li renda esecutivi con decreto (art. 4, comma 1° legge 184/1983), mentre per i loro rinnovi che superino il periodo complessivo di 24 mesi dall’inizio occorre procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni;
  • i casi in cui occorre una autorizzazione per il rilascio del passaporto o della carta bianca valida per l’espatrio;
  • le interruzioni volontarie di gravidanza di minorenne, quando i genitori o un genitore non diano il consenso a tale atto o la minorenne desidera che loro non siano informati;
  • i casi in cui ci sia conflittualità tra i genitori per l’osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale ordinario in sede di separazione o divorzio o dal Tribunale per i minorenni per l’esercizio della potestà (art. 337 codice civile);
  • necessità della nomina di un amministratore di sostegno: in questo caso la legge attribuisce al servizio anche la legittimazione al ricorso (art. 406 codice civile).
CHI

Per i casi previsti sub 1) : L’ufficiale dello stato civile, il notaio, il cancelliere, i parenti entro il terzo grado, la persona designata quale tutore o protutore;

Per i casi previsti sub 2): Servizio locale previo consenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, sentito il figlio minore che ha compiuto i dodici anni;

Per i casi previsti sub 3): I genitori esercenti la potestà genitoriale;

Per i casi previsti sub 4): la minorenne;

Per i casi previsti sub 5): I genitori ed il giudice tutelare;

Per i casi previsti sub 6): ll minore, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed il tutore o curatore ovvero il P.M..

COME

Il procedimento davanti al giudice tutelare è caratterizzato da estrema semplicità e mancanza di formalità.

Il giudice tutelare provvede con decreto e, nei casi urgenti, la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.

DOVE

Presso l’ufficio del Giudice Tutelare del competente Tribunale del luogo di residenza del minore

Procura per i Minorenni di Napoli - Viale Colli Aminei, 44, 80131 Napoli(NA) - C.F. 80036800631
Centralino: 081/ 7447111 | Fax: 081/ 7415403 | Email:

Sito web realizzato nell'ambito del Progetto Interregionale-transnazionale Diffusione di Best Practices negli Uffici Giudiziari italiani
finanziato dal PO Campania FSE 2007-2013, Asse VII, Ob. Op. p.1